Jazykový překlad pro zadaný kód ('it') nebyl nalezen. Relazione conclusiva della Commissione sinodale per il diritto canonico - Diecézní synoda Plzeň

Relazione conclusiva della Commissione sinodale per il diritto canonico

Relazione conclusiva della Commissione sinodale per il diritto canonico del 22 settembre 2026 (originale QUI) propone una serie di modifiche al CIC, volte a tradurre lo stile di vita e il processo decisionale sinodali della Chiesa in specifiche strutture legali.

Una delle principali linee guida è la maggiore partecipazione dei fedeli alla guida e al servizio della Chiesa. Le proposte contenute nei can. 208, 212 e 228 sottolineano la responsabilità condivisa di tutti i battezzati per la missione della Chiesa, l'obbligo dei pastori di ascoltare i fedeli e la possibilità del loro maggiore coinvolgimento nelle attività e nelle funzioni ecclesiastiche. Il can. 476 estende le modalità di nomina dei delegati episcopali(e dei collegi episcopali) anche tra i fedeli idonei. Per i can. 1421 e 1425, si propone di aprire l'esercizio della funzione giudiziaria nei tribunali ecclesiastici a un numero più ampio di fedeli, inclusa la possibilità che, in determinate condizioni, anche una persona diversa da un chierico possa essere giudice. Il can. 230 estende ulteriormente lo spazio per i servizi stabili e per l'esercizio di alcune attività liturgiche e pastorali in situazioni in cui mancano ministri ordinati.

Un'altra importante area è la decentralizzazione e il rafforzamento delle strutture particolari. Il can. 440 stabilirà ora che il collegio provinciale si riunisca regolarmente ogni dieci anni. I can. 443 e 444 estendono la partecipazione ai collegi particolari e limitano l'esclusività delle categorie di partecipanti esistenti. Per il can. 446, si propone di limitare nel tempo il *recognitio* romana dei decreti dei collegi particolari. Per il can. 1112, si propone di eliminare la necessità di un previo consenso della Sede Apostolica per delegare i fedeli all'assistenza nella celebrazione del matrimonio; rimarrebbero decisivi il collegio episcopale e il vescovo diocesano.

La terza area è l'approfondimento del concetto di discernimento sinodale condiviso negli organi partecipativi. Questo non implica un cambiamento nel principio della responsabilità gerarchica: il potere decisionale finale rimane nella competenza dell'autorità competente, in particolare del vescovo diocesano. Tuttavia, cambia il modo in cui si giunge a una decisione. In molti punti, si propone di eliminare la parola "solo" (*tantum*) dalla formulazione "solo consultivo" (*tantum consultivum*) e si sottolinea che la consultazione deve essere una parte integrante del processo di discernimento che porta alla decisione. Il can. 127

richiederà ora che l'autorità fornisca alle persone consultate le informazioni necessarie, un tempo sufficiente e una reale libertà di espressione.

La posizione del consiglio presbiterale (can. 495 e 500) è significativamente rafforzata. Esso rimarrà un organo consultivo del vescovo, ma il suo ruolo si estende: insieme al vescovo, valuterà regolarmente la gestione pastorale e amministrativa della diocesi in relazione all'attuazione del piano pastorale diocesano. Allo stesso tempo, viene rafforzata la trasparenza. Prima di inviare il rapporto *ad limina*, un suo riassunto deve essere presentato ai fedeli, in particolare al consiglio presbiterale e al consiglio pastorale (can. 399), e il bilancio annuale della diocesi deve essere presentato anche a tali consigli (can. 493).

Per i can. 461 e 466, si propone un utilizzo più regolare del sinodo diocesano (almeno una volta ogni 10 anni), che deve essere il luogo del discernimento condiviso, della verifica dell'attuazione del piano pastorale diocesano e della sua successiva direzione. I decreti sinodali devono essere intesi come risultato di un processo di discernimento dei partecipanti al sinodo. Allo stesso tempo, con il can. 512, si apre il consiglio pastorale diocesano a un numero più ampio di persone: tra i suoi membri devono essere presenti principalmente fedeli che si distinguono per la loro autentica testimonianza di fede, e possono essere invitati anche altri fedeli, mentre membri di altre chiese e comunità ecclesiali non in piena comunione con la Chiesa cattolica possono partecipare senza diritto di voto. Il principio sinodale si riflette anche nella composizione degli organi partecipativi__. Con il can. 463, viene rafforzata la rappresentanza dei fedeli nei sinodi diocesani e la loro selezione avviene tramite il consiglio pastorale diocesano. Si raccomanda inoltre di prestare maggiore attenzione alle donne, ai giovani e alle persone che vivono in povertà o ai margini della società.

Un cambiamento significativo riguarda il livello parrocchiale__. La proposta del can. 536 propone l'istituzione obbligatoria di un consiglio pastorale in ogni parrocchia. Il suo ruolo si estende dall'aiuto generale al parroco alla partecipazione alla formulazione delle linee guida pastorali e alle decisioni che il parroco deve attuare nell'ambito della sua competenza. Con il can. 537, viene rafforzata la trasparenza del consiglio economico parrocchiale__: la gestione economica della parrocchia deve essere regolarmente comunicata alla comunità, secondo le norme del diritto particolare, e possibilmente con una verifica indipendente.

Nel complesso, la proposta della Commissione canonica del 2026 rappresenta un passaggio da un modello di autorità che decide dopo aver consultato, a un modello di autorità che decide attraverso un processo strutturato di ascolto, discernimento, decisione, valutazione e responsabilità. Non si tratta di introdurre un modello democratico di governo della Chiesa né di trasferire il potere decisionale ai vescovi e ai parroci ai consigli. Si tratta piuttosto di sancire giuridicamente la reale partecipazione dei battezzati__, una maggiore trasparenza e verificabilità e di creare meccanismi regolari in cui l'esperienza e la responsabilità dell'intero popolo di Dio possono contribuire alla guida della Chiesa locale. Da questo punto di vista, la proposta è significativa soprattutto perché il sinodalità cessa di essere intesa come un semplice metodo o spiritualità e diventa anche una questione dell'architettura istituzionale del diritto canonico.

Con l'aiuto di Chat GPT, elaborato da
Petr Hruška

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